Il comma 19 dell’art. 29 del D.L. 19/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interamente sostituito l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza del lavoro) introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, realizzato tramite crediti (la cd. patente a crediti). In realtà già la precedente formulazione della norma (comma 1-bis del citato art. 27, aggiunto dal D.Lgs. 106/2009) per lo specifico settore edile aveva previsto, subordinandolo alla adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, una sorta di strumento (di fatto una patente a punti) consistente nella attribuzione di un punteggio iniziale suscettibile di decrementi in caso di violazioni in materia di sicurezza edile. Tale strumento, come noto, nonostante fosse già stato all’epoca oggetto di generale apprezzamento (si veda ad esempio “Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. 106/2009)”, di L. Fantini e M. Tiraboschi), non è mai stato messo in pratica per la mancata adozione del decreto attuativo. La nuova patente a crediti, che a differenza della precedente versione ha invece goduto di una attuazione a tempo di record (almeno per i canonici tempi del nostro diritto del lavoro), operata con decreto ministeriale del 18 settembre (di seguito il “regolamento attuativo”, trattandosi di regolamento ministeriale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988) e circolare ispettoriale del 23 successivo (circolare 4/2024), si caratterizza rispetto a quella per una sostanziale e maggiore complessità, con alcune luci (ed ombre) che di seguito si è cercato di evidenziare.
Il 27 settembre si è tenuto, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, un Webinar pubblico nel corso del quale è stata presentata una anticipazione della piattaforma informatica deputata all’accoglimento delle nuove domande di attribuzione della patente a crediti e sono stati forniti ulteriori i chiarimenti.
Soggetti interessati e requisiti
I soggetti interessati dal nuovo strumento sono quasi 900mila, stando alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Calderone nel corso del Webinar. Dovranno dotarsi della nuova patente le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. E’ opportuno al riguardo evidenziare:
a) i soggetti obbligati comprendono anche le imprese qualificabili non “edili” purché operino in un cantiere temporaneo o mobile (si veda la elencazione contenuta nell’allegato X al T.U. Sicurezza);
b) i lavoratori autonomi obbligati sono soltanto quelli che operano “fisicamente” nel cantiere (ad esempio l’artigiano), con esclusione di quelli che forniscono prestazioni tipicamente intellettuali (ad esempio ingegneri). Si noti, infatti, come tra i requisiti sia prevista anche la iscrizione alla Camera di commercio (art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento attuativo), circostanza non richiesta per le professioni squisitamente intellettuali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.Lgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori (tale evenienza deve essere tenuta presente in sede di presentazione della domanda, anche di quella transitoria, vedi infra);
c) analoghi obblighi sono posti a carico di imprese e lavoratori autonomi come sopra individuati stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
Stabile organizzazione
Sulla nozione di “stabile organizzazione” (permanent establishment) si rimanda all’art. 5 dell’ultima versione del Model Tax Convention on Income and on Capital OCSE ed al relativo Commentario (p. 293 e ss. della versione integrale).
Tali soggetti potranno tuttavia essere esentati dal possesso della patente se dotati di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Non è peraltro chiaro quali siano i parametri o i requisiti in base ai quali viene riconosciuta la “equivalenza” del documento, soprattutto nei casi di provenienza extra-Ue. In alcuni casi, tuttavia, la nozione di equivalenza è palese (ad esempio per le imprese stabilite in uno Stato Ue il possesso del modello A1 sostituisce il DURC). L’art. 1 co. 4 del regolamento afferma che, in caso di mancanza di tale documento “equivalente”, dovrà essere presentata domanda di attribuzione della patente secondo la procedura ordinaria (e sarà probabilmente questa, in attesa di ulteriori ed opportuni chiarimenti, la modalità maggiormente utilizzata);
d) sono invece esclusi dall’obbligo del possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023), in classifica pari o superiore alla III. L’attestazione SOA è una certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, suddivisa in dieci qualifiche di classificazione (la III abilita l’impresa a partecipare ad appalti per un valore fino a euro 1.033,00).
L’art. 1 del regolamento attuativo elenca i requisiti, precisando (forse ultroneamente) i casi in cui tali requisiti sono previsti da espresse disposizioni di legge (mancando le quali, ovviamente, non sussiste la necessità del relativo possesso). Ad esempio il documento di valutazione del rischio non è richiesto ai lavoratori autonomi ed alle imprese senza dipendenti. I requisiti sono:
a. la iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto 81/2008;
c. il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita’.
Inoltre, solo nei casi previsti dalla normativa vigente:
d. il possesso del documento di valutazione dei rischi;
e. il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997;
f. la avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La nota ispettoriale anticipa in proposito che lo stesso portale telematico, in sede di presentazione della domanda, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
I requisiti di cui alle lettere a) , c) ed e), in quanto sostitutivi di certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, sono attestati con autocertificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000). I requisiti di cui alle lettere b), d) ed f) sono invece attestati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000), essendo requisiti attinenti qualità personali, situazioni e fatti a conoscenza del dichiarante che non possono essere oggetto di autocertificazione. Eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono assistite da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato.
La data di entrata in vigore dell’obbligo e la fase transitoria: alcune criticità
Ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 27 del TU sicurezza del lavoro , l’obbligo del possesso della patente scatta “a decorrere dal 1° ottobre 2024” (in tal senso anche il regolamento attuativo). Considerato che il regolamento attuativo è stato pubblicato nella G.U. del 20 settembre 2024, il termine, stabilito da una fonte primaria e quindi idoneo a derogare al consueto periodo di vacatio legis di quindici giorni, può essere considerato astrattamente conforme ai canoni di legge (si veda in proposito il parere reso dal Consiglio di Stato il 29 agosto) ma, sul piano della concreta attuazione, restano sensibili dubbi circa la effettività della data in questione. Si ha già notizia, in proposito, della presentazione di alcuni emendamenti al D.L. 113/2024 (cd. Omnibus), attualmente in fase di conversione, finalizzati a prorogare il termine al 1° gennaio 2025. Ma poiché, anche nel nostro vorticoso e contrastato ordinamento giuridico e sociale, nemo ad impossibilia tenetur, la circolare ispettoriale ha escogitato una soluzione tampone (sostanzialmente derogatoria alla norma di legge) secondo cui, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23 settembre (data di pubblicazione della nota), è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, utilizzando lo specifico modello allegato, concernente il possesso dei requisiti richiesti per la sua attribuzione. Anche in tal caso eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono assistite da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
ATTENZIONE
Tale comunicazione sarà valida fino al 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre successivo, come è specificato nel modulo diffuso con la nota ispettoriale, non sarà possibile operare con la sola autocertificazione. Il possesso di tale autocertificazione per così dire “provvisoria” costituisce pertanto titolo e condizione per operare in cantiere, in deroga alla chiara lettera della norma (primaria e secondaria) che invece richiede dal 1 ottobre il possesso della patente. Ne segue che, pur avendo tempo fino al 31 ottobre per inviare l’autocertificazione provvisoria a mezzo PEC, dal 1° ottobre i soggetti tenuti al possesso della patente che omettono tale adempimento a nostro parere non possono operare in cantiere (e non possono farlo fino al momento in cui tale adempimento, entro il 31 ottobre, è assolto). Ad esempio un artigiano ALFA che opera nel cantiere BETA effettua la autocertificazione provvisoria via PEC il 20 ottobre. Dal 1° ottobre al 20 ottobre, stando alla lettera della norma ed alle successive interpretazioni amministrative, non dovrebbe poter operare in cantiere.
Ne segue che fino a tale data i soggetti tenuti al possesso della patente potranno operare nei cantieri mobili e comunque non esimerà il soggetto interessato dal presentare la domanda entro tale ultima data (salvo la approvazione degli emendamenti suddetti), per il rilascio della patente.
ATTENZIONE
E’ interessante notare come il modello di autocertificazione rilasciato in allegato alla nota ispettoriale, contenga menzione della espressa autocertificazione/dichiarazione “ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.”. Fermo restando la applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, si pone una prima problematica circa la eventuale applicabilità, anche alla dichiarazione provvisoria effettuata via PEC, dell’art. 1 comma 8 del regolamento attuativo, a mente del quale “Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.”, ossia alla revoca della patente rilasciata. Il riferimento espresso alle norme del regolamento attuativo contenuto nella autocertificazione “provvisoria” farebbe propendere per la risposta affermativa ma a questa tesi potrebbe obiettarsi (debolmente, a parere di chi scrive) che le dichiarazioni false o mendaci circa il possesso dei requisiti e idonee a determinare la revoca dovrebbero essere solo quelle contenute nella vera e propria istanza di domanda, considerato che sia la norma primaria che il regolamento attuativo non considerano in alcuna parte la possibilità di una domanda “provvisoria”. Forse sarebbe opportuna, si ritiene, una riformulazione del modello di autocertificazione che tenga conto di queste possibili discrasie. Una seconda problematica attiene invece alle possibili difformità presenti tra la domanda provvisoria inoltrata via PEC e la domanda vera e propria che dovrà essere inoltrata utilizzando l’apposito Portale dell’INL. In altre parole che effetti potrà determinare una eventuale autocertificazione/dichiarazione iniziale diversa, o comunque difforme, da quella successivamente inviata nelle forme canoniche?
In ogni caso in attesa di ulteriori chiarimenti, possibilmente tramite una nota ufficiale dell’Ispettorato, gli addetti ai lavori (ad esempio i consulenti del lavoro) ed i soggetti interessati dovrebbero prestare la massima cautela ed attenzione nel procedere all’invio via PEC della autocertificazione/dichiarazione a partire dal 1° ottobre 2024.ntini e M. Tiraboschi), non è mai stato messo in pratica per la mancata adozione del decreto attuativo. La nuova patente a crediti, che a differenza della precedente versione ha invece goduto di una attuazione a tempo di record (almeno per i canonici tempi del nostro diritto del lavoro), operata con decreto ministeriale del 18 settembre (di seguito il “regolamento attuativo”, trattandosi di regolamento ministeriale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988) e circolare ispettoriale del 23 successivo (circolare 4/2024), si caratterizza rispetto a quella per una sostanziale e maggiore complessità, con alcune luci (ed ombre) che di seguito si è cercato di evidenziare.
Il 27 settembre si è tenuto, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, un Webinar pubblico nel corso del quale è stata presentata una anticipazione della piattaforma informatica deputata all’accoglimento delle nuove domande di attribuzione della patente a crediti e sono stati forniti ulteriori i chiarimenti.
Soggetti interessati e requisiti
I soggetti interessati dal nuovo strumento sono quasi 900mila, stando alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Calderone nel corso del Webinar. Dovranno dotarsi della nuova patente le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. E’ opportuno al riguardo evidenziare:
a) i soggetti obbligati comprendono anche le imprese qualificabili non “edili” purché operino in un cantiere temporaneo o mobile (si veda la elencazione contenuta nell’allegato X al T.U. Sicurezza);
b) i lavoratori autonomi obbligati sono soltanto quelli che operano “fisicamente” nel cantiere (ad esempio l’artigiano), con esclusione di quelli che forniscono prestazioni tipicamente intellettuali (ad esempio ingegneri). Si noti, infatti, come tra i requisiti sia prevista anche la iscrizione alla Camera di commercio (art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento attuativo), circostanza non richiesta per le professioni squisitamente intellettuali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.Lgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori (tale evenienza deve essere tenuta presente in sede di presentazione della domanda, anche di quella transitoria, vedi infra);
c) analoghi obblighi sono posti a carico di imprese e lavoratori autonomi come sopra individuati stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
Stabile organizzazione
Sulla nozione di “stabile organizzazione” (permanent establishment) si rimanda all’art. 5 dell’ultima versione del Model Tax Convention on Income and on Capital OCSE ed al relativo Commentario (p. 293 e ss. della versione integrale).
Tali soggetti potranno tuttavia essere esentati dal possesso della patente se dotati di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Non è peraltro chiaro quali siano i parametri o i requisiti in base ai quali viene riconosciuta la “equivalenza” del documento, soprattutto nei casi di provenienza extra-Ue. In alcuni casi, tuttavia, la nozione di equivalenza è palese (ad esempio per le imprese stabilite in uno Stato Ue il possesso del modello A1 sostituisce il DURC). L’art. 1 co. 4 del regolamento afferma che, in caso di mancanza di tale documento “equivalente”, dovrà essere presentata domanda di attribuzione della patente secondo la procedura ordinaria (e sarà probabilmente questa, in attesa di ulteriori ed opportuni chiarimenti, la modalità maggiormente utilizzata);
d) sono invece esclusi dall’obbligo del possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023), in classifica pari o superiore alla III. L’attestazione SOA è una certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, suddivisa in dieci qualifiche di classificazione (la III abilita l’impresa a partecipare ad appalti per un valore fino a euro 1.033,00).
L’art. 1 del regolamento attuativo elenca i requisiti, precisando (forse ultroneamente) i casi in cui tali requisiti sono previsti da espresse disposizioni di legge (mancando le quali, ovviamente, non sussiste la necessità del relativo possesso). Ad esempio il documento di valutazione del rischio non è richiesto ai lavoratori autonomi ed alle imprese senza dipendenti. I requisiti sono:
a. la iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto 81/2008;
c. il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita’.
Inoltre, solo nei casi previsti dalla normativa vigente:
d. il possesso del documento di valutazione dei rischi;
e. il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997;
f. la avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La nota ispettoriale anticipa in proposito che lo stesso portale telematico, in sede di presentazione della domanda, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
I requisiti di cui alle lettere a) , c) ed e), in quanto sostitutivi di certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, sono attestati con autocertificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000). I requisiti di cui alle lettere b), d) ed f) sono invece attestati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000), essendo requisiti attinenti qualità personali, situazioni e fatti a conoscenza del dichiarante che non possono essere oggetto di autocertificazione. Eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono assistite da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato.
La data di entrata in vigore dell’obbligo e la fase transitoria: alcune criticità
Ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 27 del TU sicurezza del lavoro , l’obbligo del possesso della patente scatta “a decorrere dal 1° ottobre 2024” (in tal senso anche il regolamento attuativo). Considerato che il regolamento attuativo è stato pubblicato nella G.U. del 20 settembre 2024, il termine, stabilito da una fonte primaria e quindi idoneo a derogare al consueto periodo di vacatio legis di quindici giorni, può essere considerato astrattamente conforme ai canoni di legge (si veda in proposito il parere reso dal Consiglio di Stato il 29 agosto) ma, sul piano della concreta attuazione, restano sensibili dubbi circa la effettività della data in questione. Si ha già notizia, in proposito, della presentazione di alcuni emendamenti al D.L. 113/2024 (cd. Omnibus), attualmente in fase di conversione, finalizzati a prorogare il termine al 1° gennaio 2025. Ma poiché, anche nel nostro vorticoso e contrastato ordinamento giuridico e sociale, nemo ad impossibilia tenetur, la circolare ispettoriale ha escogitato una soluzione tampone (sostanzialmente derogatoria alla norma di legge) secondo cui, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23 settembre (data di pubblicazione della nota), è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, utilizzando lo specifico modello allegato, concernente il possesso dei requisiti richiesti per la sua attribuzione. Anche in tal caso eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono assistite da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

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