La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10065 del 2024, ha fornito un’interpretazione restrittiva del termine “sede sindacale” quale sede “protetta” ove il lavoratore può effettuare proprie rinunzie e transazioni riguardanti i diritti, in materia di lavoro, rientranti nella propria disponibilità. In particolare, i giudici hanno ritenuto che la protezione del lavoratore non deve essere affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Qual è quindi il luogo corretto dove può avvenire la conciliazione in una controversia di lavoro? Il legislatore, con l’ articolo 2113 c.c., ha previsto la possibilità di effettuare rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti o accordi collettivi, esclusivamente qualora tali rinunzie e transazioni siano effettuate all’interno di un accordo conciliativo previsto in virtù di una delle procedure indicate dal quarto comma dello stesso articolo 2113 c.c. Quali sono le sedi dove si può concludere un accordo conciliativo Queste le sedi previste: – dinanzi al giudice istruttore ( articolo 185 del Codice di procedura civile); – in Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ( articolo 410 del Codice di procedura civile); – dinanzi alla Commissione di certificazione in funzione conciliativa ( articolo 82, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003); – in Sede Sindacale ( articolo 411 del Codice di procedura civile); – in una delle Sedi previste dalla contrattazione collettiva ( articolo 412-ter del Codice di procedura civile); – presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato irrituale ( articolo 412-quater del Codice di procedura civile); – in Negoziazione assistita da avvocati ( articolo 2-ter del Decreto-legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014). Approfondisci le tipologie di risoluzione del rapporto di lavoro e le possibili conseguenze in termini di contenzioso con Roberto Camera, scopri il Master online – Contenzioso del lavoro in partenza il 27 settembre Dove può avvenire la conciliazione in una controversia di lavoro Tornando alla sede attenzionata dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10065 del 14 aprile 2024 (la “sede sindacale”), la norma di riferimento ( articolo 411 c.p.c.) prevede la possibilità che le parti (datore di lavoro e lavoratore) possano dirimere una controversia in materia di lavoro dinanzi ad un sindacalista conciliatore. La procedura, negli anni, è stata molto apprezzata in quanto, a differenza di quella prevista dinanzi alla Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, non vi è alcuna forma da seguire, almeno per quanto riguarda la convocazione. Ciò in quanto, al tentativo di conciliazione, non si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 410 c.p.c. relativamente ai tempi ed alla procedura da seguire. La formalità è obbligatoria soltanto per la stesura del verbale di accordo o di mancato accordo. Per questo motivo, dal momento della condivisione circa la necessità di trovare un accordo, relativamente ad una problematica riguardante la gestione o la conclusione di un rapporto di lavoro, al momento della sottoscrizione dell’accordo stesso possono passare anche poche ore. Ma torniamo all’ordinanza della Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che con la procedura in “sede sindacale” la protezione del lavoratore non deve essere affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Tali accorgimenti (figura del conciliatore e sede della conciliazione) si rendono necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. Secondo i giudici, il quarto comma dell’ articolo 2113 c.c., individua, quindi, non solo gli organi dinanzi ai quali è possibile svolgere le conciliazioni che hanno ad oggetto i diritti rientranti nella disponibilità del lavoratore, ma anche le sedi ove ciò deve avvenire. Infatti, l’ art. 410 c.p.c. prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” istituita dall’Ispettorato territorialmente competente (la valutazione della competenza è demandata ai criteri di cui all’ articolo 413 c.p.c.), mentre il comma terzo, dell’ art. 411 c.p.c., fa riferimento alla conciliazione svolta “in sede sindacale”. Tale interpretazione letterale porta ad identificare univocamente la sede sindacale quale luogo fisico ove il lavoratore può legittimamente rinunciare ai propri diritti. In definitiva, i luoghi selezionati dal legislatore devono avere carattere tassativo e non possono ammettere, pertanto, equipollenze, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità a cui è esposto il lavoratore, che deve trovarsi in un ambiente neutro, estraneo dall’influenza della controparte datoriale. In considerazione di ciò, la Cassazione ha escluso la possibilità, qualora la conciliazione venga effettuata ai sensi dell’ articolo 411 c.p.c., e cioè “in sede sindacale”, che le parti possano validamente concludere un accordo conciliativo presso la sede del datore di lavoro o altra sede diversa da quella del sindacato, come, ad esempio, presso lo studio del consulente del lavoro ovvero presso la sede dell’associazione datoriale cui è iscritto il datore di lavoro. Ciò in considerazione del fatto che tale modalità non soddisfa i requisiti normativi previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni espresse dal lavoratore nell’accordo conciliativo. Cosa può prevedere il CCNL di categoria Di diverso tenore, a mio avviso, è l’interpretazione della sede sindacale qualora sia stata prevista, quale sede conciliativa, dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Infatti, in questo caso si applica quanto previsto dall’ articolo 412-ter c.p.c., il quale dispone che “la conciliazione e l’arbitrato, …, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Ciò rende libera la contrattazione collettiva di decidere di scegliere, sia il soggetto super partes che dovrà avallare l’accordo conciliativo (es. un sindacalista conciliatore, un collegio arbitrale, ecc.), che, al tempo stesso, può definire le modalità e la sede ove tale accordo può essere sottoscritto. Resta inalterato l’ulteriore principio affinché sia considerato valido un accordo sottoscritto in “sede sindacale” e cioè che l’assistenza prestata dal rappresentante sindacale (esponente di una organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicata), deve essere effettiva, in quanto ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di essere realmente consapevole della portata dell’atto che si accinge a sottoscrivere. In pratica, il sindacalista deve avere un contegno concretamente protettivo nei confronti del lavoratore, in modo che quest’ultimo possa decidere di aderire alla conciliazione conscio dei costi e dei relativi benefici che l’accordo comporta. In tal senso, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24024/2013, aveva precisato che in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non possono essere impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’ articolo 1965 del Codice civile.
